Pareri in materia di Appalti Pubblici

Argomento: Affidamenti sotto soglia

Esistono delle caratteristiche tipo che il responsabile del procedimento deve avere per le procedure al di sotto dei 40.000 euro?

La determinazione dell'importo del corrispettivo da porre a base di gara è effettuato secondo i criteri di cui al D.M. 17 aprile 2016. E' possibile affidare in via diretta un incarico di progettazione, direzione lavori e coordinamento sicurezza il cui importo, in base ad una offerta ricevuta da parte di un professionista esterno, sia inferiore a 40.000 euro, anche se il corrispettivo calcolato ai sensi del D.M. 17 GIUGNO 2016 sia di importo superiore a 40.000 euro e inferiore a 100.000 euro?

In riferimento al Decreto in oggetto e fatte salve eventuali modifiche in sede di conversione si chiede se, la nuova soglia contemplata all'art. 52 pari ad € 139.000 + IVA relativa all'affidamento diretto di beni e servizi, architettura ed ingegneria compresi, per le amministrazioni aggiudicatrici operanti nel settore della Difesa si applichi solo agli appalti concernenti i prodotti menzionati nell'allegato VIII del D. lgs. 50/2016 (zolfo, sughero, legno, carta, cartoni, vetro, ghisa etc.) consentendo invece l'acquisizione, tramite affidamento diretto, dei beni in esso non contemplati nonché di tutti i servizi fino alla soglia di € 214.000 + IVA (vedasi parere n. 755). Qualora così non fosse si chiede invece se, per gli acquisti dei servizi e dei beni non rientranti nell'allegato VIII del Codice, all'interno della fascia compresa tra di € 139.000 + IVA ed € 214.000 + IVA, occorra effettuare una procedura negoziata senza bando con almeno 5 operatori economici ove esistenti, potendo liberamente scegliere se utilizzare il criterio di massimo ribasso oppure l'OEPV, fermo restando l'obbligo di utilizzare sempre quest'ultimo per quanto concerne i servizi di architettura ed ingegneria e gli appalti di servizi ad alta intensità di manodopera per i quali, ai sensi dell'ex art. 50 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, "il costo della manodopera è almeno pari al 50% dell'importo totale del contratto". Magg. Filippo STIVANI

Si chiede se le semplificazioni stabilite per i controlli in considerazione delle fasce di importo nelle Linee Guida richiamate in oggetto siano applicabili anche nell'ipotesi in cui sia assente un regolamento interno della stazione appaltante che stabilisca controlli a campione sulle autodichiarazioni rese dagli operatori economici e, quindi, in totale assenza di tali controlli a campione.
Si chiede cioè se queste semplificazioni nei controlli siano ammesse tout court oppure, come sembrerebbe preferibile, solo se ed in quanto connesse a "controlli" successivi, seppure a campione.

La scrivente Azienda, operante nei settori speciali, sta predisponendo la documentazione per l’avvio di una procedura sotto soglia UE, per circa 400.000 €, relativa a servizi.
Alla luce del D.Lgs. 50/16 e dei successivi "Decreti Semplificazioni", Si domanda gentile CONFERMA su:
#1. Possibilità dell’utilizzo diretto della Procedura Aperta, pubblicando un Bando di Gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (serie Contratti Pubblici), senza preliminare Avviso di Indagine di Mercato, prevedendo la presentazione delle offerte in via elettronica.
E, in caso positivo:
#2. Limitazione della pubblicità in ambito nazionale sulla GURI, oltreché il profilo di committente aziendale e il sito del MIT, senza l'obbligo della pubblicazione sui quotidiani (rif. Decreto Ministeriale infrastutture 2 dicembre 2016;
#3. Termine per la presentazione delle offerte pari a 15 giorni;
#4. Decorrenza del termine sub 3, dall’invio del bando alla GURI o dalla pubblicazione dello stesso? Ovvero dalla data di pubblicazione sulla piattaforma digitale dei bandi di gara presso l’ANAC, ex comma 4 dell’art. 73 del D. Lgs. 50/16, che si sostanzia nel perfezionamento del codice CIG sul SIMOG?

La pratica di cui al parere n. 980 prosegue con la pubblicazione di un'RdO MEPA APERTA, anch'essa impostata su un unico lotto che, comunque, va deserta: sarebbe ora possibile effettuare una procedura negoziata senza bando con un solo operatore economico, ai sensi dell'art. 63, comma 2, lettera. a) del D.Lgs. 50/16? In caso di risposta negativa, prima di procedere col rivedere tutte le prestazioni richieste e relativa stima della documentazione tecnica, l'SA valuterebbe la possibilità di tentare un'ultima procedura: individuare tre distinti lotti, rispettivamente riferiti alle prestazioni omogenee OG1, OS3 e OS30 e lanciare un'RdO MEPA multibando conforme ai pareri n. 758, 816, 819 e 820 con restrizione degli inviti nei comuni e/o province limitrofe al cantiere, sempre comunque in aderenza al principio di cui al parere n. 790. Qualora al termine di tale procedura negoziata, espletata ai sensi della L. 108/21, venga aggiudicato il solo lotto d'importo più rilevante e la sommatoria dei due deserti sia al di sotto della soglia di € 150.000 + IVA, sarebbe possibile procedere con l'assegnare entrambi tramite uno o eventualmente due distinti affidamenti diretti (entrambi i lotti ad un unico OE oppure due lotti a due distinti OE), formalizzati tramite TD MEPA, previa acquisizione e valutazione di uno o più preventivi? Sarebbe possibile chiedere un preventivo anche all'aggiudicatario dell'unico lotto dell'RdO affidato, seppur non offerente per gli altri? L'essersi aggiudicato il lotto più consistente, potrebbe infatti aver cambiato la sua strategia di mercato rispetto ai due non assegnati, in ragione di possibili economie di scala connesse alla manodopera già presente in cantiere, supportata anche dall'ausilio di un eventuale avvalimento. Ten. Col. Filippo STIVANI.

In una gara per la concessione quinquennale di servizi (necessaria ad esempio per garantire la gestione di una delle seguenti attività: bar/bouvette, lavanderia a gettoni, distributori automatici di snacks e bevande, barberia etc.) di importo al di di sotto della soglia comunitaria individuata, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. a) del Codice in € 5.350.000 + IVA, si chiede quanto segue: 1 - qual'è il numero minimo di operatori economici da dover obbligatoriamente invitare ai sensi del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.? 2 - Occorre fare riferimento ai numerici minimi previsti per la fornitura di beni e/o servizi oppure a quelli indicati per i lavori? 3 - E' possibile applicare la L. 108/21 Semplificazioni bis anche alle gare effettuate per le concessioni di servizi, istituto dell'affidamento diretto compreso? Ten. Col. Filippo STIVANI.